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Nuove disposizioni per gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa in Regione Lombardia

È stata approvata nella giornata di ieri la nuova deliberazione della Regione Lombardia che reca le nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa. La deliberazione aggiorna la DGR 3965 del 31 luglio 2015 e reca importanti novità.

Nuovi requisiti per l’installazione degli impianti termici

In particolare il documento reca i nuovi requisiti (allegato I, Articolo 11, commi 1 e 2) che dovranno essere rispettati per l’installazione di impianti:

  • A partire dal 15.10.2024 per i generatori con potenza al focolare fino a 35 kW;
  • A partire dal 15.10.2022 per i generatori con potenza al focolare superiore a 35kW.

Inoltre il provvedimento, a differenza di quanto precedentemente disposto dalla stessa Regione Lombardia, consente la sostituzione di impianti alimentati con risorse diverse dalla biomassa legnosa (metano, GPL, gasolio), anche se con requisiti molto sfidanti (Allegato I, Articolo 11, comma 3).

Assolvimento dell’obbligo di cui all’allegato 3 del d.lgs. 28/2011 

La DGR amplia all'area montana la possibilità di assolvere all’obbligo di coprire il 50% del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili, utilizzando impianti a biomassa, prescrivendo specifici requisiti tecnico-ambientali per questi impianti (Allegato I, Articolo 12).

Verifica dei requisiti in esercizio

Per gli impianti termici civili con potenza al focolare inferiore o uguale a 500 kW in possesso dei nuovi requisiti per l’installazione le verifiche in campo previste dal DPR 74/2013 e svolte dai manutentori sostituiranno i controlli annuali sui valori delle emissioni previsti dall’art. 286, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 (Allegato I, Articolo 13)

Manutenzione e controllo


Nuove scadenze per le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione in conformità con gli artt. 7, 8 del DPR 74/2013 (Allegato I, Articolo 16).

Potenza termica nominale al focolare

≤ 10 kW

>10 ≤15 Kw

> 15 kW

Anni

4

2

1

Spazzacamini abilitati ad operare sul CURIT

Anche le imprese di pulizia della canna fumaria non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 saranno obbligate (purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02) a caricare il rapporto di manutenzione nel CURIT ed eventualmente ad accatastare l’impianto (Allegato I, Articolo 18).

La disposizione introduce inoltre ulteriori criteri di qualità per i biocombustibili che vengono utilizzati in apparecchi domestici e caldaie (pellet e cippato), che dovranno essere necessariamente certificati secondo la norma tecnica di riferimento. Inoltre vengono delineate le procedure relative ad esercizio, controllo e manutenzione.

 

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