Approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 Il decreto agisce su quattro fronti: 1) misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell'emergenza; 2) sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito; 3) supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia; 4) sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi e altri adempimenti fiscali e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Per informazioni complete si veda il sito del Sole24Ore
Quali sono le misure prese a sostegno delle famiglie e dei dipendenti?
Sospensione Mutui
Questo decreto prevede che possano presentare domanda di sospensione del pagamento delle rate di mutuo anche coloro che hanno subito la sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza da coronavirus.
L’art. 54 del decreto prevede le seguenti nuove disposizioni a partire dal 17 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, e per la durata di 9 mesi:
- l’ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo
- l’accesso al Fondo senza presentazione dell’ISEE per un periodo di 9 mesi
- il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari. La richiesta va presentata dal mutuarono all’intermediario. (fonte Adiconsum)
Per informazioni più dettagliate contattare le proprie banche e istituti di credito.
Permessi 104 per assistere disabili
Per i permessi 104 il beneficio è automatico e prevede la possibilità di incrementare da 3 a 12 i giorni complessivi per i mesi di marzo e di aprile a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap. In sostanza il lavoratore potrà ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.
> Bonus utilizzabile automaticamente già attivo per mese di marzo e aprile.
Congedo parentale
I lavoratori alle prese con la gestione dei figli fino a 12 anni rimasti a casa per la sospensione delle lezioni hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, ad un periodo di congedo parentale per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa possono scegliere l'erogazione di un bonus di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting.
>Il congedo parentale lo riconosce il datore di lavoro, ma sulle modalità operative sarà necessario attendere le istruzioni dell'Inps.
Bonus per i professionisti senza Cassa
Ai liberi professionisti titolari con partita Iva al 23 febbraio 2020 e ai collaboratori attivi alla stessa data, se non pensionati o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
>Per ottenere i 600 euro il professionista o il collaboratore dovrà presentare domanda all'Inps. L'indennità è esentasse e sarà erogata dall'Inps secondo regole e modalità ancora da definire.
Bonus per i professionisti con Cassa
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza, ad ordini o albi professionali potranno richiedere l'erogazione di un'indennità, definita “reddito di ultima istanza”.
>Per le modalità e la successiva erogazione del bonus, per il quale il decreto legge stanzia complessivi 300 milioni, bisognerà attendere le regole che dovranno essere fissate dal ministero del Lavoro e da quello dell'Economia nei prossimi 30 giorni.
Stagionali del turismo, agricoltori e autonomi
All'indennità di 600 euro possono accedere anche i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, così come gli operai agricoli che nel 2019 hanno almeno 50 giornate pagate, nonché i lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (Ago - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi), purché non siano in pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
>Anche per questi lavoratori sarà esclusa dal reddito, quindi esentasse, e sarà erogata dall'Inps su specifica richiesta.
Extrabonus automatico per chi va al lavoro
Ai lavoratori con redditi fino a 40mila euro che in questi giorni di serrata obbligata continuano da andare sul posto di lavoro o in ufficio, il datore di lavoro dovrà riconoscere direttamente nella busta paga di aprile o a conguaglio un bonus aggiuntivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).
>In questo caso l'erogazione è automatica.
L'affitto di botteghe e negozi
Il decreto riconosce un credito d'imposta del 60% del canone di affitto del mese di marzo 2020 della bottega o del negozio dove artigiani e commercianti svolgono la loro attività.
Il beneficio fiscale non è riconosciuto a tutte quelle attività che sono rimaste aperte nei giorni di contenimento del contagio ed elencate nel Dpcm dell'11 marzo 2020.
>Il credito d'imposta sarà spendibile in compensazione e dunque di fatto è un bonus automatico o al massimo rinviato a maggio, quando questi contribuenti torneranno a versare, imposte e contributi.
Credito d'imposta per sanificazione
Nessun automatismo, invece, per il credito d'imposta a chi sanifica ambienti di lavoro e attrezzature. Artigiani, commercianti e professionisti, che attiveranno procedure di sanificazione per contenere il contagio da Covid-19, per il periodo d'imposta 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il limite di spesa stanziato è di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
>Per ottenere il credito bisognerà attendere regole e istruzioni che dovranno essere fissate dal ministero dello Sviluppo economico e dall'economia. Il riferimento all'anno d'imposta 2020 lascia intendere che il credito sarà spendibile con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2021.